L'imposta comunale di soggiorno, istituita con Legge Provinciale 16 maggio 2012, n. 9 allo scopo di garantire e rafforzare la base di finanziamento degli incentivi al turismo, è dovuta a partire dal 1° gennaio 2014 per ogni persona e per ogni notte di soggiorno dai soggetti che pernottano negli esercizi ricettivi situati nel territorio della Provincia di Bolzano.
L'imposta non è soggetta ad IVA, va riscossa al momento della partenza del pernottante e deve essere indicata separatamente sulla fattura. Gli importi dovuti da parte dei soggetti passivi sono riscossi senza arrotondamento all'euro.
Dal 01.01.2024 l’imposta comunale di soggiorno per persona e pernottamento è stabilita nella seguente misura (delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 30.11.2023):
- euro 3,80 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle “superior” e cinque stelle;
- euro 3,00 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di tre stelle e tre stelle “superior”;
- euro 2,30 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9.
Dal 01.01.2018 l’imposta comunale di soggiorno per persona e pernottamento è stabilita nella seguente misura (delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 27.06.2016):
- euro 2,50 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle “superior” e cinque stelle;
- euro 1,90 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di tre stelle e tre stelle “superior”;
- euro 1,40 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9.
Gli importi dovuti da parte dei soggetti passivi sono riscossi senza arrotondamento all'euro.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
- i minori fino al compimento del 14° anno di età;
- il personale che pernotta nell’esercizio presso cui presta servizio;
- le persone che pernottano in esercizi ricettivi a seguito di eventi naturali calamitosi;
- le persone che frequentano tirocini obbligatori di istituti di formazione pubblici della Provincia o partecipano a progetti didattici degli stessi;
- le persone che risiedono nel comune e soggiornano temporaneamente in un esercizio a causa di problemi abitativi.”
Titolare dell'imposta è il Comune, nel quale è ubicato l’esercizio ricettivo.
Per tali si intendono:
- le strutture ricettive a carattere alberghiero: garni, pensioni, alberghi, motels, villaggialbergo, residence (articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58);
- le strutture ricettive a carattere extralberghiero: rifugi-albergo, campeggi, villaggi turistici, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, alberghi per la gioventù (articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58);
- le camere e gli appartamenti di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e la locazione non imprenditoriale di camere e appartamenti disciplinata ai sensi dell’articolo 1, comma 1/bis, della stessa legge provinciale;
- gli agriturismi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7.
Gli esercizi ricettivi sono sostituti d’imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo (persone pernottanti). Sono pertanto tenuti a:
- riscuotere l’imposta comunale di soggiorno dai soggetti passivi;
- presentare entro il 15 del mese successivo, il numero dei pernottamenti e i casi di esenzione relativi al mese precedente indicandoli nel programma TIC-Web. La comunicazione è da inviare anche se non ci sono stati dei pernottamenti. L'accesso al programma TIC-Web è gratuito e il codice d'accesso può essere richiesto alla locale Associazione Turistica Corvara-Colfosco;
- riversare entro il 15 del mese successivo sul conto corrente intestato al Comune di Corvara in Badia, IBAN IT 06 V 08010 58340 000300220604, le somme riscosse a titolo di imposta comunale di soggiorno. Qualora la scadenza dovesse corrispondere con una festività, viene spostata al primo giorno successivo non festivo.
Si ricorda che i versamenti effettuati in ritardo, anche qualora l'importo fosse corretto, sono sanzionabili ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.P. n. 9/2012.
In caso di gestione sul territorio comunale di più strutture ricettive o di più edifici da parte dello stesso sostituto d'imposta, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire le comunicazioni e i versamenti distinti per ogni struttura.
L’ufficio tributi è a disposizione per ulteriori informazioni.
DOCUMENTI:
Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta comunale di soggiorno
Regolamento di esecuzione sull'imposta comunale di soggiorno (D.P.P 01.02.2013, n. 4)