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Cittadinanza

  


 

    L’acquisto della cittadinanza italiana è regolato dalla legge no. 91 dd. 05.02.1992.

 

Matrimonio con un cittadino italiano (art. 5)
Uno straniero o apolide, residente in un comune italiano e coniugato con un cittadino italiano, puó acquistare la cittadinanza dopo sei mesi dalla data di matrimonio inoltrando richiesta di acquisto, tramite il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, al Ministero degli Interni a Roma.
Se lo straniero è residente all’estero e coniugato con un cittadino italiano la richiesta di cittadinanza puó essere inoltrata dopo tre anni dalla data di matrimonio tramite il competente consolato italiano.

 

La cittadinanza italiana viene concessa tramite il Ministero degli Interni con decreto all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, risp. all’Ufficiale del Consolato italiano davanti ai quali il richiedente deve prestare giuramento.
La cittadinanza italiana decorre dal giorno successivo al giuramento.

 

Naturalizzazione (Art. 9)
Uno straniero, residente ininterrottamente da 10 anni in territorio italiano, ha la possibilitá di richiedere la cittadinanza italiana.

 

Uno straniero il cui padre, madre, o avo erano cittadini italiani per nascita, o uno straniero che è nato in un comune italiano, dopo 3 anni di residenza in Italia ha la possibilitá di richiede la cittadinanza italiana. 

 

Per uno straiero appartenente alla Comunitá Eurepeo, dopo 4 anni di residenza in Italia, ha la possibilitá di richiedere la cittadinanza italiana.

 

   

 


 

Ulteriori informazioni su www.gvcc.net

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