D.P.G.R. 20-10-1988 n. 29/L Testo unico delle leggi regionali concernenti la disciplina dell'imposta di soggiorno.
L'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che dimorano temporaneamente a scopo turistico in ville, appartamenti ed alloggi in genere siti nel territorio di un comune diverso da quello di loro residenza. Si considerano a scopo turistico i soggiorni effettuati per scopi diversi da quelli di lavoro. Non sono soggetti all'imposta di cui al presente titolo i cittadini emigrati iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero.
I proprietari e gli usufruttuari di ville, appartamenti ed alloggi in genere, siti nel territorio di un comune diverso da quello di loro residenza, sono obbligati, a titolo di debitori d'imposta, a presentare al comune nel cui territorio detti immobili sono situati apposita denuncia per ciascuna unità immobiliare, qualora i beni stessi siano stati utilizzati per temporanea dimora a scopo turistico, nel corso dell'anno solare.
La denuncia deve essere fatta entro il 31 dicembre dell'anno in corso e si presume valida per gli anni successivi fino alla presentazione di una nuova denuncia. In ogni caso devono essere sempre denunciati i miglioramenti che determinano una diversa classificazione degli immobili.
L'imposta di soggiorno è dovuta annualmente ed è composta da un'imposta base riferita alla categoria e un'imposta aggiuntiva commisurata per categoria e metro quadrato di superficie utile di ogni unità abitativa.
L'imposta di soggiorno si applica indipendentemente dal numero delle persone alloggiate e dal numero dei pernottamenti. Limitatamente agli alloggi presi in locazione o in comodato l'imposta è commisurata al periodo di effettivo uso degli stessi. In tal caso i proprietari e gli usufruttuari rispondono in proprio del tributo con diritto di rivalsa nei confronti dei locatari e dei comodatari.
D.P.G.R. 20 ottobre 1988, n. 29L (0.1 MB)
Imposta di soggiorno 2009
Imposta di soggiorno 2010
Imposta di soggiorno 2011 e seguenti
Delibera del Consiglio Comunale n. 5/2010
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