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Matrimonii


Possono contrarre matrimonio tutte le persone che adempiano i presupposti previsti dagli articoli da 84 a 89 del codice civile. Di massima deve trattarsi di persone di stato libero, maggiorenni, capaci e non legati da vincolo di parentela o affinità.
 
I minori tra i 16 e i 18 anni di età possono contrarre matrimonio soltanto a seguito di specifica autorizzazione da parte del tribunale dei minorenni. Minori di anni 16 non possono contrarre matrimonio.
 
In caso di matrimonio con uno straniero questo deve esibire un certificato di capacità matrimoniale rilasciato dalle competenti autorità del suo paese di origine dal quale risulta che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.
 
Il matrimonio può essere celebrato davanti all‘ ufficiale dello stato civile o davanti al parocco. Sia il matrimonio civile che quello religioso deve essere preceduto dalla pubblicazione di matrimonio. Con la pubblicazione del matrimonio gli sposi manifestano la volontà di unirsi in matrimonio entro 180 giorni.
 
Per la pubblicazione del matrimonio gli sposi o almeno uno degli sposi si recano nel loro comune di residenza ove vogliono celebrare il matrimonio per rendere all‘ ufficiale dello stato civile una dichiarazione sostitutiva di certificazione con i dati personali di entrambi gli sposi. Tutti i documenti necessari per la pubblicazione del matrimonio vengono poi acquisiti d‘ ufficio. Per il matrimonio concordatario la pubblicazione del matrimonio deve essere chiesta anche al parocco.
 
Acquisiti d‘ ufficio i documenti necessari l‘ ufficiale dello stato civile invita gli sposi a sottoscrivere la richiesta di pubblicazione di matrimonio. La pubblicazione è affissa per almeno 8 giorni nei comuni di residenza di entrambi gli sposi. Durante questo periodo e nei tre giorni successivi chi ne ha facoltà può presentare opposizione al matrimonio. Se non ci sono opposizioni l‘ ufficiale dello stato civile rilascia il certificato di pubblicazione avvenuta e decorsi quattro giorni dall‘ ultimo giorno di affissione della pubblicazione il matrimonio può essere celebrato.
 
Il matrimonio civile viene celebrato pubblicamente e alla presenza di due testimoni davanti all‘ ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione del matrimonio. Contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi possono riconoscere figli naturali e stabilire il regime patrimoniale dei loro beni.
 
In mancanza di diversa convenzione il regime patrimoniale legale tra i coniugi è costituito dalla comunione dei beni. Ciò significa che tutti i beni acquistati successivamente al matrimonio diventano proprietà comune dei coniugi. La scelta della separazione dei beni viene invece effettuata con una semplice dichiarazione da rendere all‘ ufficiale dello stato civile o al parocco.

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